ORDINANZA N. 3581

 

 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2151 T

LOCALITÀ via Bellezia

data 13.08.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

AS/ Varie/Cant.Bellezia

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Accertato che si è verificato il distacco di alcune tegole dal tetto dello stabile di via Garibaldi ang. Via Bellezza e ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti viabili meglio specificati in dispositivo al fine di prevenire accidentali pericoli, a tutela dell'incolumità pubblica, in attesa che vengano compiuti gli adeguati interventi manutentivi a cura della proprietà;

ORDINA

in via Bellezia

dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze

1.      l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale, tratto: dal n.c. 5, escluso, a via Garibaldi, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

 

2.      l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che transitano da SUD verso NORD, nel tratto: dal n.c. 5, compreso, a via Corte d'Appello;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare e pedonale dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio