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ORDINANZA N. 3575

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 409

LOCALITÀ via GATTINARA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

Del 10.08.2007

MO/VARIE07/Gattinara

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2213 prot. n. 247 del 21.05.2007 con la quale, tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, ad OVEST del n.c. 11 per un tratto di m 8.00 circa, con disposizione "in fila";

Considerato che, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;

Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Circoscrizione 7°, Comparto Territorio e Mobilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

in Gattinara

­       l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della carreggiata, del tratto compreso tra la Piazza Antonio Fontanesi e la via Cossila, a partire da m 1.50 ad EST del lato EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 11/E e procedendo verso EST per un tratto di m 12.00 circa con disposizione "in fila";

­       la revoca dell'ordinanza n. 2213 prot. n. 247 del 21.05.2007, meglio specificata in premessa;

­       la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio