ORDINANZA N. 3314

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2035 T

LOCALITÀ: Canale Molassi

data 24.07.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 7

prot. n. 1561 T06-007-00016

AP/varie/ Canale Molassi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta presentata dalla Città di Torino - Servizo Centrale Comunicazione Strategica , Turismo E Promozione Della Città - Settore Eventi E Promozione , tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della manifestazione "Marenda Sinoira" organizzata dalla Confesercenti in collaborazione con La Civica Amministrazione ;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 26/07/2007

in Canale Molassi

·          l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, dalle ore 00.00 e sino a cessate esigenze, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica , per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti e per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico muniti di contrassegno della manifestazione;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

-         l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

-         sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;

-         ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

-         che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica ;

·          la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO