ORDINANZA N. 2885

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 315

LOCALITÀ corso Regio Parco

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

del 29.06.2007

GI/VARIE07/parco

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Viste le ordinanze n. 2034 prot. 362 del 27.07.1999, n. 512 prot. 110 dell'1.03.2000, n. 2242 prot. n. 458 del 25.06.2001 e n. 3888 prot. 635 del 9.10.03 con le quali venivano istituiti vari provvedimenti viabili, la posa di sistemi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta;

Vista la segnalazione del Settore Suolo Pubblico Nuove Opere con la quale viene comunicata l'attuazione del progetto relativo all' "Area Aurora-Rossini- Riqualificazione corso Regio Parco";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regio Parco

1)   l'istituzione del limite massimo della velocità di 30 km/h, su entrambe le carreggiate, nel tratto compreso: largo Regio Parco - corso Verona, esclusi;

2) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:

sulla carreggiata NORD

­       a m 20.00 circa ad EST del f.f. EST di via Modena;

­       a m 20.00 circa ad EST del f.f. EST di via Parma;

­       a m 20.00 circa ad EST del f.f. EST di via Pisa;

­       a m 20.00 circa ad EST del f.f. EST di largo Regio Parco;

 

sulla carreggiata SUD

­       a m 20.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Pisa;

­       a m 20.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Parma

­       a m 20.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Modena;

­       a m 20.00 circa ad OVEST del f.f. della carreggiata perimetrale OVEST di corso Verona;

­       a m 20.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Mantova;

 

3)   la realizzazione di n. 6 aree stradali rialzate, con funzione di rallentatori di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, precisamente:

·      sulle carreggiate NORD, SUD e protendimento banchina centrale

in corrispondenza delle intersezioni del corso, con via Modena, via Parma e via Pisa;

·      sulla carreggiata SUD,

in corrispondenza delle intersezioni del corso con via Mantova;

4) la realizzazione di n. 4 attraversamenti rialzati, con funzione di rallentatore di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, precisamente:

- immediatamente ad OVEST della carreggiata perimetrale di corso Verona, sulle carreggiate NORD e SUD;

- sul protendimento ideale della carreggiata perimetrale di Largo Regio Parco, sulle carreggiate NORD e SUD;

5)   l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" sui lati NORD e SUD della banchina spartitraffico, negli appositi spazi attrezzati e /o demarcati nel tratto compreso tra via Parma e corso Verona;

6)   la revoca delle ordinanze n. 2034 prot. 362 del 27.07.1999, n. 512 prot. 110 dell'1.03.2000, n. 2242 prot. n. 458 del 25.06.2001 e n. 3888 prot. 635 del 9.10.03, citate in premessa;

7)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, degli attraversamenti rialzati e delle aree rialzate, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio