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ORDINANZA N. 2737

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 303

LOCALITÀ Via RODI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 20.06.2007

SB/VARIE07/rodi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2021 prot. n. 405 dell'8.6.2001 con la quale in via Rodi era stato istituito, tra l'altro, il divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, sul lato NORD della via, a partire da m 3.00 circa dal f.m. OVEST di via Botero, nelle apposite rastrelliere, per un tratto di m 7.00 circa procedendo verso OVEST;

 

Considerato che è stata presentata alla civica Amministrazione, da parte del titolare di un esercizio pubblico sito in via Botero 16, la domanda relativa alla posa in opera di un dehors stagionale sull'area attualmente riservata di cui alla suddetta ordinanza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in via Rodi

 

 

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato nord della via, per un tratto di m 5 a partire da m 5 ad est dell'intersezione con via Stampatori e procedendo verso est;

 

2)      la revoca dell'ordinanza n. 2021 prot. n. 405 dell'8.6.2001, meglio specificata in premessa;

 

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio