ORDINANZA N. 2644

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1675T

LOCALITÀ via Massena

data 14/06/07

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n.14518 T06-007-00015

SC/23/A/steccato/massena

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dalla proprietà dell'immobile di via Massena, 11;

Vista l'ordinanza che istituisce il divieto di sosta permanente, con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno per disabili n. 8273 in via Massena, lato Est, presso n.c. 11;

Vista l'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di steccati che occupino parte del sedime stradale;

ORDINA

 

dal 18.06.2007 al 02.08.2007

 

 

·        la sospensione dell'ordinanza che istituisce il divieto di sosta permanente, con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno per disabili n. 8273 meglio specificata in premessa;

in :

1.      via Massena, 11

·        l'attuazione dell'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1 - 2 ;

2.      via Massena, lato Est, immediatamente a Nord del n.c. 11

·        l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta "in fila" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno per disabili n. 8273;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio