ORDINANZA N. 2575

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

Prot. n. 107 trc

LOCALITÀ VIA Di Nanni, via Carrù

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 08/06/2007

FB45/B/mobilità/nanni

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 06.03.2007 n. mecc. 200701227/106, avente per oggetto: "istituzione area pedonale spazio pubblico ambito San Bernadino/via Di Nanni " - Approvazione;

 

Vista la rchiesta del Settore Mobilità, relativa alla riqualificazione spazio pubblico ambito San Bernadino/Di Nanni;

 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze

dalle ore 00.00 alle ore 24.00

A)    l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nell'Area Pedonale di via Di Nanni, nel tratto compreso tra piazza Sabotino e via San Bernadino, e via Carrù, nel tratto compreso tra via Martiniana ed via Di Nanni;

ad eccezione:

1)      dei mezzi degli operatori mercatali durante l'orario di mercato;

2)      dei veicoli di Soccorso;

3)      dei veicoli della Forza Pubblioca;

4)      dei mezzi dell'AMIAT;

5)      dei mezzi adibiti a servizi religiosi;

6)      dei veicoli di coloro che devono accedere alle proprietà latistanti;

7)      delle biciclette e delle carrozzelle degli invalidi;

8)      dei veicoli in servizio pubblico di piazzza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nelle vie suindicate;

B) in via Di Nanni, lato Ovest tratto: piazza Sabotino - via San Bernadino

·        la posa di paletti aventi lo scopo di dissuasori della sosta;

C) in via Muriaglio, lato Ovest a partire da m 2.00 circa dal f.f. lato Ovest di via Di Nanni per m 10 verso Ovest

·        l'stituzione del divieto di sosta, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, con disposizione " in fila ";

D) in via Volvera, tratto: n.c. 18 - via Di Nanni e tratto: n.c. 10 - via Di Nanni

·        la posa di paletti aventi lo scopo di dissuasori della sosta;

·        l'istutuzione del divieto di fermata su ambo i lati;

E) in via Martiniana, a partire dall'intersezione con via Volvera per m 15 in direzione Sud

·        la posa di paletti aventi lo scopo di dissuasori della sosta;

·        l'istutuzione del divieto di fermata su ambo i lati;

 

E) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to IL DIRIGENTE SETTORE PARCHEGGI E SUOLO