ORDINANZA N. 2468

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr 1580 T

LOCALITÀ: via Racagni

data 04.06.2007

CIRCOSCRIZIONE N.7

 

Am22/2007/steccato/racagni

 

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione della Divisione Ambiente e Verde, relativa al trasferimento temporaneo delle attrezzature AMIAT in via Racagni ;

Visto il parere espresso del Settore Mobilità , a seguito degli accordi intercorsi tra AMIAT e GTT;

Considerata l'esigenza di chiudere al traffico privato la via Racagni (strada posta fra un deposito AMIAT ed il Parco Crescenzio ) sino a compimento dell'iter di assegnazione di una nuova area;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 29.04.2008

in via Racagni

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta permanente;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente alla scadenza del presente provvedimento, a cura e spese dell'AMIAT S.p.A;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE COORDINATORE DEL SETTORE ESERCIZIO