ORDINANZA N. 2329

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1506 T

LOCALITÀ via Tunisi, via Madonna delle Rose, via Montevideo ecc.

data 25.05.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 9

prot. n. T06-007-00016

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/tunisi6

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 1689 prot .n. 1093T del 17.04.2007, con la quale al punto 4 veniva istituito in via Reduzzi nel tratto compreso tra via Pizzorno e il n.c. 11 il divieto di circolazione veicolare e di sosta, il 27.05.2007 dalle ore 07.00 e sino a cessate esigenze, per lo svolgimento della festa di via denominata "Festa di Primavera";

Considerato la richiesta di modifica pervenuta dall'Associazione Commercianti Via Tunisi 2006;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

la revoca del punto 4 dell'ordinanza n. 1689 prot .n. 1093T del 17.04.2007, citata in premessa

il 27.05.2007 dalle ore 07.00 e sino a cessate esigenze

 

in via Pasquale Paoli, tratto: via Montevideo - via Reduzzi

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio