ORDINANZA N. 2160

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1403 T

LOCALITÀ largo Cassini

data 18.05.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 13307 T06-007-00016

SC/23/A/cotsp/cassini1

Prot. C.O.T.S.P. 1654/2007

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del parroco della chiesa Beata Vergine delle Grazie, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di una processione;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in :

A)

§         Largo Cassini

§         Via M. Polo

§         C.so De Gasperi

§         Via Colombo

§         Via Piazzi

§         Via Fratelli Carle

§         Via Cassini

§         Largo Cassini

·        l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 il giorno 30.05.2007 per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

B)

Largo Cassini il giorno 30.05.2007 dalle ore 19.00 alle ore 23.00

·        l'istituzione del divieto di circolazione e sosta, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico;

con la precisazione che:

1.      l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni;

2.      gli organizzatori della processione dovranno assumere la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della sfilata sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;

3.      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della cerimonia;

4.      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

5.      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone disabili e delle forze dell'ordine;

 

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio