ORDINANZA N. 2112

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1373 T

LOCALITÀ via Stradella, largo Giachino, ecc.

data 15.05.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n. 12465 T06-007-00016

DC/Ord. Varie/O.S.P./stradella_legalità.doc

Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 2007/40/1504

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Parrocchia Nostra Signora della Salute, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della "Marcia della Legalità";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 20/05/2007

in

§         via Stradella, nel tratto compreso tra il n.c. 192 e largo Giachino;

§         largo Giachino;

§         via Vibò, tratto: largo Giachino - piazzale Allievo;

§         via Villar, tratto: via Bibiana - piazza Chiesa della Salute;

·        l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 11.15 alle ore 12.30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della manifestazione di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

con la precisazione che:

1.      l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni;

2.      gli organizzatori della processione dovranno assumere la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della processione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio