ORDINANZA N. 2103

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 245

LOCALITÀ Via GARIBALDI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 14.5.07

SB/VARIE07/garibaldi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 523 prot. n. 68 del 12.2.2004 con la quale, tra l'altro, al punto E) sono elencati i veicoli esenti dal divieto di circolazione nell'area pedonale di via Garibaldi, nel tratto compreso tra corso Palestro e piazza Statuto, nonché le modalità del regime della sosta per effettuare le operazioni di carico-scarico cose;

Vista la segnalazione del GTT S.p.A.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Garibaldi

tratto: corso Palestro - piazza Statuto, esclusi

1)      è consentito il transito ai veicoli di trasporto pubblico della linea STAR 2 Trasporto Pubblico Locale, in deroga al divieto imposto con ordinanza n. 523 del 12.02.2004, lett. E) (ZTL Pedonale);

2)      è consentita l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci esclusivamente sul lato nord e sul lato sud del tratto di via, lasciando libera una corsia centrale transitabile di almeno m 3.50 di ampiezza, con la conferma degli orari citati sotto il titolo "Carico-scarico merci" nella predetta ordinanza n. 523 del 12.02.2004, lett. E) (ZTL Pedonale);

3)      l'istituzione del limite massimo di velocità di 10 Km/h nel suddetto tratto di via;

4)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio