ORDINANZA N. 2061

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 243

LOCALITÀ LUNGO PO DIAZ

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 11.05.2007

SB/VARIE07/diaz4

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista segnalazione del civico Ufficio Tecnico del Settore Mobilità;

Vista l'ordinanza n. 1776 prot. n. 204 del 23.4.2007 con la quale in Lungo Po Diaz, tra l'altro, al punto 1) è stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita, con disposizione "in fila", ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sulla carreggiata presente nella banchina spartitraffico compresa tra Lungo Po Diaz e corso Cairoli, e cioè in corrispondenza del capolinea della linea STAR 2;

Considerato che occorre, per motivi di sicurezza stradale, vietare ivi il transito a tutti i veicoli ad eccezione di quelli del GTT S.p.A. che effettuano capolinea;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Lungo Po Diaz

- ad integrazione dell'ordinanza n. 1776 del 23.4.2007, l'istituzione del divieto di transito veicolare sulla carreggiata presente nella banchina spartitraffico compresa tra Lungo Po Diaz e corso Cairoli, fatta eccezione per i veicoli del GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico;

- la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e alla posa dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio