Prot. N. 8763 del 08/05/2007 Ordinanza n. 1984

CITTÀ DI TORINO

Divisione Ambiente e Verde
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2006-07066/21 del 10/10/2006 ha approvato il Progetto di lotta biologica alle zanzare per l'anno 2007, che prevede una serie di interventi compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta biologica tendente alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano e finalizzato alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita in applicazione della L.R. 75/95;
considerato che con la citata deliberazione si è prevista, laddove necessario, la realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente rinvenuti nel territorio urbano;
viste le relazioni n. 10986 del 12/7/2000 e n. 11108 del 14/7/2000 del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' ASL 1 di Torino dalle quali risulta che in relazione alle indagini condotte sul territorio comunale, nell'area nord - est di Torino , detta zona è risultata infestata da Aedes albopictus (zanzara tigre)
considerato che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano sanitario;
ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica,
viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993,
visto l'art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali adottato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;
visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino,

ORDINA

Che su tutto il territorio comunale la cittadinanza assuma le cautele come di seguito elencate:

  1. Evitare l'abbandono di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili;
  2. Procedere, quando i contenitori sono all'interno delle proprietà private (sottovasi, secchi, bacinelle, annaffiatoi, cisterne ecc.) alla sostituzione periodica almeno ogni due giorni dell'acqua ed alla loro accurata pulizia, provvedendo, ove possibile, alla loro copertura mediante strutture idonee, teli plastici tenuti ben tesi o zanzariere;
  3. Svuotare almeno ogni due giorni le vaschette dei condizionatori;
  4. Controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno e su manti di copertura di terrazzi, tettoie, etc.
  5. In caso di interventi di disinfestazione consentire l'ingresso al personale incaricato dal Comune nelle proprietà private affinché si possa procedere laddove necessario all'opera di disinfestazione su tombinature all'interno di giardini cortili, piazzali, ed in tutti i siti nei quali si sia ravvisata una situazione di rischio.
  6. La presente ordinanza revoca e sostituisce l’ordinanza n. 2202 del 9 giugno 2005.

AVVERTE

Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € (ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267)

AVVISA

Che, a norma dell'art.3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241 e smi, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
La presente ordinanza diventa esecutiva dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Torino, 08-05-2007

IL SINDACO


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