ORDINANZA N. 1899

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1238 T

LOCALITÀ via Maria Vittoria

data 30.04.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 11791

PP/Ord. Ordine Pubbl./1°maggio

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 1890 prot. n. 1230 del 27.04.2007, con la quale venivano istituiti provvedimenti necessari allo svolgimento delle Celebrazioni della Festa del Lavoro del 1° Maggio, e in particolare il punto B) della medesima ordinanza con il quale veniva istituito il divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli in via Maria Vittoria nel tratto compreso tra piazza San Carlo e via Lagrange;

Vista la richiesta della Questura di Torino di ampliare il divieto di sosta in via Maria Vittoria nel tratto compreso tra piazza San Carlo e via Carlo Alberto;

Considerata la necessità, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a parziale modifica ed integrazione del punto B) dell'ordinanza n. 1890 prot. n. 1230 del 27.04.2007, di cui in premessa

il giorno 01.05.2007, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 sino a cessate esigenze

in via Maria Vittoria, ambo i lati, tratto: piazza San Carlo - via Carlo Alberto

·        l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio