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ORDINANZA N. 1419

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 181

LOCALITÀ via delle Querce

 

CIRCOSCRIZIONE N. 06

del 29.03.2007

GI/VARIE07/querce

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'interpellanza dei Consiglieri di Alleanza Nazionale della Circoscrizione 6;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via delle Querce

1) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:

n. 6 serie sulla semicarreggiata NORD

­       a m. 33.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via dei Faggi;

­       a m 12.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via dei Gelsi;

­       a m 30.00 circa ad EST del f.m. EST di via degli Abeti;

­       a m 65.00, a m 110.00 e a m 210.00 circa ad EST del f.m. EST di via delle Robinie;

 

n. 5 serie sulla semicarreggiata SUD

-       a m 10.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST del tronco OVEST di via degli Ulivi;

-       a m 56.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via dei Gelsi;

-       a m 48.00 circa ad EST del f.m. EST di via dei Gelsi;

-       a m 20.00 e a m 167.00 circa ad EST del f.m. EST di via delle Robinie;

2) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO