ORDINANZA N. 1418

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 180

LOCALITÀ corso Farini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

del 29.02.2007

GI/VARIE07/Farini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Vista l'ordinanza n. 360 del 31.03.1966, con la quale in corso Farini venivano istituiti:

al punto 1) il senso unico con andamento da SUD a NORD sulla carreggiata EST e da NORD a SUD sulla carreggiata OVEST di corso Farini nel tratto tra corso Regina Margherita e largo Belgio; e ai punti 2) e 3) rispettivamente: il divieto di sosta a carattere permanente lungo il lato NORD-EST di corso Farini tra corso Regina Margherita e largo Belgio con sosta consentita ai mezzi di pertinenza delle FF.AA.. ed il divieto di sosta lungo il lato NORD/EST di corso Farini per m 34 da via Manin con direzione da NORD/OVEST e sosta consentita ai mezzi di pertinenza della P.S.:

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione 7^ Aurora, relativa al trasferimento degli uffici di Pubblica Sicurezza in altra sede;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Farini

1)      l'istituzione del senso unico con direzione da SUD verso NORD sulla carreggiata EST e da NORD verso SUD sulla carreggiata OVEST del corso, nel tratto compreso tra corso Regina Margherita e largo Belgio;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 360 del 31.03.1966, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio