Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 1135

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 147

LOCALITÀ Piazza VITTORIO VENETO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 12.03.2007

SB/VARIE07/veneto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4939 prot. n. 674 del 24.11.2006 che in piazza Vittorio Veneto, tra l'altro,alla lettera E) istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere:

 

1)      sul lato NORD della carreggiata laterale NORD a partire dal n.civico 15 e per mt. 13 circa in direzione EST;

2)      sul lato SUD della carreggiata laterale SUD a partire dal n.civico 16 e per mt. 13

circa in direzione EST;

Considerato che il civico Ufficio Tecnico ha eseguito lavori di risistemazione viabile della piazza Vittorio Veneto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Vittorio Veneto

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose:

a)      sul lato nord della carreggiata laterale nord, per un tratto di m 12 a partire da m 40 a est del f.f. est di via Vanchiglia e procedendo verso est, con disposizione "in fila";

b)     sul lato sud della carreggiata laterale sud, per un tratto di m 12 a partire da m 35 ad est del f.f. est di via della Rocca e procedendo verso est, con disposizione "in fila";

2)      la revoca parziale dell'ordinanza n. 4939 prot. n. 674 del 24.11.2006, limitatamente ai punti 1) e 2) della lettera E), meglio specificati in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO