Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 871

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 122

LOCALITÀ via Medici

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 22.02.2007

LB/VARIE07/medici

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4851 prot. n. 656 del 22/11/2006 con la quale è stato istituito il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta, sul lato Nord di via Medici, nel tratto compreso tra via Belli e via Zumaglia;

Accertato che, da sopralluoghi esperiti dal Civico Ufficio Tecnico, occorre ripristinare la sosta sul lato NORD di via Medici, nel tratto: da via Zumaglia a via Belli, al fine di dare continuità all'assetto viabile rispetto ai tratti precedenti e successivi al tratto in questione;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Medici

1)   l'istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione coatta, sul lato NORD della via a partire da m 12.00 circa ad EST del f.m. EST di via Zumaglia e, procedendo verso OVEST, fino a m 5.00 circa ad OVEST di via Zumaglia;

2)   la posa in opera di una serie di dissuasori di sosta del tipo "piramidi" sulla carreggiata NORD, a m 0.50 dalla linea di margine e con un interasse di m 1.50 circa, a partire da m 12.00 circa ad EST del f.m. EST di via Zumaglia e, procedendo verso OVEST, per un tratto di m 7.00 circa;

3)   l'istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione coatta, sul lato SUD della via, nel tratto compreso tra via Zumaglia e via Belli;

4)   la revoca dell'ordinanza n. 4851 prot. n. 656 del 22/11/2006, meglio specificata in premessa;

5)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

firmato

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO