Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 850

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 101

LOCALITÀ Via PIO VII

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 21/02/2007

SB/VARIE07/pio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 14.12.2004 mecc. n. 2004 12097/119, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: "viabilità ciclabile anno 2004 - opere di manutenzione straordinaria e di completamento - approvazione progetto definitivo - (omissis...);

 

Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in via Pio VII

 

1) l'istituzione di una pista ciclabile monodirezionale:

 

a)   sul lato ovest della banchina ovest, adiacente al marciapiede, a partire dall'intersezione con via Onorato Vigliani e fino all'intersezione con corso Giambone, con direzione di marcia da sud verso nord;

 

b)   sul lato est della banchina est, adiacente al marciapiede, a partire dall'intersezione con via Onorato Vigliani e fino all'intersezione con corso Giambone, con direzione di marcia da sud verso nord;

 

 

 

 

2)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della pista ciclabile, in relazione alla sua natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

FIRMATO

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO