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ORDINANZA N. 787

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 94

LOCALITÀ strada del Nobile

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 19.02.2007

GI/VARIE07/nobile

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Settore Mobilità;

Visto i pareri favorevoli:

·        della Circoscrizione 8^ San Salvario - Cavoretto - Borgo Po;

·        del Gruppo Torinese Trasporti;

·        del Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Territoriali Circoscrizione 8°;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada del Nobile

1)      l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via all'intersezione con viale Thovez;

2)      la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla semicarreggiata NORD rispettivamente:

a)      a m 25.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 59

b)     a m 30.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 87;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

firmato

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO