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ORDINANZA N. 518

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 64

LOCALITÀ corso Belgio

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 05/02/2007

LB/VARIE07/belgio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 14 dicembre 2004 n. mecc. 2004 12097/119, recante l'oggetto: "Viabilità ciclabile anno 2004 - Opere di manutenzione straordinaria e di completamento - Approvazione progetto definitivo";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Belgio

­       l'istituzione di una pista ciclabile monodirezionale sulle banchine poste all'intersezione con corso Brianza e, precisamente:

1)      nel settore NORD dell'intersezione, sul lato NORD della banchina (in adiacenza al lato SUD della carreggiata laterale NORD del corso), con direzione di marcia da EST verso OVEST,

2)      nel settore SUD dell'intersezione, sul lato SUD della banchina (in adiacenza al lato NORD della carreggiata laterale SUD del corso), con direzione di marcia da OVEST verso EST;

­       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e della pista ciclabile, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)