Cartografia della ZTL Ambientale (formato pdf - 676 Kb)
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Prot. N. 359 del 10/01/2007 Ordinanza n. 120 (versione con immagini)

CITTÀ DI TORINO

Divisione Ambiente e Verde
Settore Mobilità Sostenibile e Tutela Animali

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
Vista l'ordinanza del Sindaco n. 4535 del 31/10/2006 che, in attuazione delle DGR 66-3859 del 18 settembre 2006 e 57-4131 del 23 ottobre 2006, vieta la circolazione dinamica, su tutto il territorio della Città, dei veicoli "non ecologici" in alcune ore del giorno;
Vista l'ordinanza dirigenziale n. 523 del 12/2/2004 istitutiva della "ZTL Centrale" e successive ordinanze di modificazione ed integrazione;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale del 21/9/2004 (meccan. 2004 07536/006), del 9/11/2004 (meccan. 2004 08734/110), del 7/12/2004 (meccan. 2004 11479/110), del 31/10/2006 (meccan. 2006 08010/110) con le quali è stata approvata e disciplinata la ZTL ambientale.
Vista in particolare la deliberazione del 01/12/2006 (meccan. 2006 09699/110 esecutiva dal 18/12/2006) avente per oggetto "Limitazioni alla circolazione di veicoli non ecologici nella ZTL ambientale. Modifica della deliberazione della giunta comunale del 7/12/2004" in esecuzione della quale viene assunta la presente ordinanza;
Vista l'ordinanza n. 119 del 10/1/2007 che revoca le ordinanze n. 5247 del 23.12.2004 e n. 4596 del 06.11.2006.

ORDINA

  1. nell'area ZTL Ambientale (ZTLA) compresa tra le seguenti strade: piazza Emanuele Filiberto lato SUD, carreggiata di collegamento tra piazza Emanuele Filiberto e piazza della Repubblica lato SUD-EST; lato OVEST del Settore SUD-OVEST di piazza della Repubblica; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della Repubblica; lato EST del Settore SUD-EST di piazza della Repubblica; via Egidi lato OVEST; via Basilica lato NORD; via Conte Verde lato OVEST; largo IV Marzo lato SUD e lato SUD/EST; via IV Marzo lato SUD; piazza San Giovanni lato SUD, prolungamento di via XX Settembre lato EST sulla piazza San Giovanni; via XX Settembre lato EST; corso Regina Margherita lato SUD; viale Primo Maggio lato SUD; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST; via Roero di Cortanze lato OVEST; via G. Verdi lato SUD; corso San Maurizio lato SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio Veneto lato NORD, lato OVEST e lato SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti lato NORD; corso Cairoli lato OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD, via San Francesco da Paola lato EST; via Andrea Doria lato SUD, via Accademia Albertina lato EST; via Cavour lato NORD; via Pomba lato OVEST; via Andrea Doria lato NORD, via Carlo Alberto lato OVEST; via Mazzini lato NORD; via Rattazzi lato OVEST; via Guarini lato NORD; via Lagrange lato EST; piazza Lagrange lato NORD; piazza Carlo Felice lato NORD; piazza Paleocapa lato NORD, lato EST e SUD; piazza Carlo Felice lato OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD; corso Re Umberto lato EST; corso Matteotti lato NORD; corso Vinzaglio lato EST; via Cernaia lato SUD; corso Palestro lato EST; corso Valdocco lato EST; via Giulio lato SUD,

    a far data dal 15 gennaio 2007 nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, è istituito il divieto di circolazione dinamica con il seguente orario e per i seguenti veicoli:

    • dalle 7,30 alle 19,00 per i veicoli per il trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) con omologazioni precedenti alle direttive EURO 3 e s.m.i.;
    • dalle 7,30 alle 19,00 per i motocicli e ciclomotori con omologazioni precedenti alla direttiva EURO 1 delle categorie L1 ed L3 cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive;
    • dalle 9.00 alle 13,00 per i veicoli per trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con omologazioni precedenti alle direttive EURO 1 e s.m.i., cioè con omologazioni precedenti alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.A e successive;
    • dalle 9,00 alle 13,00 per i motocicli e ciclomotori con omologazioni precedenti alla direttiva EURO 1 delle categorie L2, L4 ed L5, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive;
    • dalle 9.00 alle 13,00 per i veicoli per trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio (categoria N1) con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, con omologazioni precedenti alle direttive EURO 2 e s.m.i. se diesel, e con omologazioni precedenti alle direttive EURO 1 se alimentati a benzina, sino al 14 settembre 2007;
    a far data dal 15 settembre 2007 nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, è istituito il divieto di circolazione dinamica:
    • dalle 9.00 alle 13,00 per i veicoli per trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio (categoria N1) con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, con omologazioni precedenti alle direttive EURO 3 e s.m.i.

    Pertanto, tenendo in considerazione le diverse date di entrata in vigore del presente provvedimento per le due categorie di veicoli trasporto persone e di veicoli trasporto merci fino a 3,5 ton, in ZTLA potranno circolare i veicoli per trasporto persone e i veicoli per trasporto merci omologati ai sensi delle seguenti direttive e s.m.i.:

    EURO 3: - 98/69/CE
    - 98/77/CE rif. 98/69/CE
    - 1999/96 CE
    - 1999/102 CE rif. 98/69/CE
    - 2001/1/CE rif 98/69/CE
    - 2001/27 CE
    - 2001/100 CE
    - 2002/80 CE
    - 2003/76 CE
    EURO 4: - 98/69/CE B
    - 98/77/CE rif. 98/69/CE B
    - 1999/96 CE B
    - 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B
    - 2001/1/CE rif 98/69/CE B
    - 2001/27 CE B
    - 2001/100 CE B
    - 2002/80 CE B
    - 2003/76 CE B
    - 2005/55/CE B1
    - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
    EURO 5: - 2005/55/CE B2
    - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
    - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato)

    Nell'area ZTLA potranno circolare inoltre i seguenti veicoli:

    1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
    2. veicoli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione;
    3. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana;
    4. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
    5. autocaravan, macchine operatrici, mezzi d'opera di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 1 lettere m) ed n) e veicoli classificati ad uso speciale di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 2;
    6. motocicli e ciclomotori (almeno EURO1) omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive;
    7. veicoli per trasporto merci (almeno EURO1) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.A e successive;

    In deroga alle nuove limitazioni di traffico in ZTLA, ed indipendentemente dalle direttive comunitarie di omologazione, purché accompagnati da idonea documentazione, possono inoltre circolare nell'orario e per il tragitto corrispondenti alla motivazione dell'esonero i seguenti veicoli:

    1. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
    2. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia o esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
    3. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
    4. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI;
    5. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

    Inoltre, limitatamente all'orario 7,30 – 13, e quindi in coerenza con l'ordinanza 4535 del 31/10/2006 in vigore dal 6 novembre 2006, possono circolare, indipendentemente dalle direttive comunitarie di omologazione:

    1. veicoli diretti ad autoriparatori quali officine meccaniche e/o carrozzerie e/o elettrauto e/o gommisti e/o Centri Revisione con sede ubicata all'interno della ZTLA, al fine di effettuare interventi di manutenzione e/o di riparazione e/o di revisione e/o di controllo dei gas di scarico (bollino blu), purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta dell'autoriparatore, sottoscritta dal titolare, indicante data e ora dell'appuntamento.
      Questi veicoli, quando in uscita da officine meccaniche e/o carrozzerie e/o elettrauto e/o gommisti e/o Centri Revisione, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata.

    Sempre in deroga alle nuove limitazioni di traffico in ZTLA, possono inoltre circolare in tale area i seguenti veicoli con omologazione almeno EURO 2, sia alimentati a benzina che diesel, purché accompagnati da idonea documentazione:

    1. veicoli di pronto intervento di aziende pubbliche o imprese private per acqua, luce, gas, telefono e impianti di regolazione del traffico.
      I veicoli di imprese private dovranno esibire il certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A. dal quale risulti l'attività dell'impresa. Inoltre l'intervento dovrà essere documentato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione) che indichi data, destinazione, percorso e orario redatta e sottoscritta dall'interessato secondo le norme vigenti.
    2. veicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di derrate alimentari deperibili muniti di attestazione A.T.P.
    3. veicoli in servizio di Comuni, Province, Regioni, Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, Poste Italiane.

    Inoltre sono esentati dalle limitazioni di traffico in ZTLA i seguenti veicoli:

    1. veicoli autorizzati a circolare in ZTL Centrale in forza di permessi di circolazione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento ed in corso di validità.
      • Il rilascio di nuovi permessi è subordinato all'abbinamento ad un veicolo con omologazione almeno EURO 3 o a veicoli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione, a far data dal 15 gennaio 2007.
      • Il rinnovo dei permessi in corso di validità è subordinato all'abbinamento a veicoli con omologazione almeno EURO 3 o a veicoli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione, a far data dal 15 gennaio 2008 per i veicoli trasporto persone, e a far data dal 15 settembre 2008 per i veicoli trasporto merci fino a 3,5 ton.
    2. veicoli intestati a residenti e dimoranti titolari di permesso ZTL, veicoli intestati ai residenti non titolari di permesso ZTL, veicoli intestati ai titolari di permesso ARANCIONE, veicoli intestati ai titolari (proprietà, uso, usufrutto, comodato) di posti auto in ZTL ambientale, veicoli intestati ai titolari di permesso di sosta in Area Centrale, ma al di fuori della ZTL ambientale.
      Per quanto riguarda i veicoli appartenenti alle categorie di cui al presente punto r):
      • il rinnovo dei permessi in corso di validità è subordinato a far data dal 15 gennaio 2007 all'abbinamento a veicoli con omologazione almeno EURO 1 se alimentati a benzina ed almeno EURO 2 se diesel o a veicoli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione;
      • l'adeguamento al presente provvedimento, per quanto attiene alle omologazioni almeno EURO 3 e s.m.i., è rinviato per i primi due anni dall'entrata in vigore.
        Pertanto il rilascio di nuovi permessi ed il rinnovo dei permessi in corso di validità sono subordinati all'abbinamento a veicoli con omologazione almeno EURO 3 e s.m.i. o a veicoli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione, a far data dal 15 gennaio 2009 per i veicoli trasporto persone e dal 15 settembre 2009 per i veicoli trasporto merci fino a 3,5 ton.

      L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono comunque essere congrui con la motivazione dell'esenzione.

  2. la pubblicità di questo provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Torino, 10 gennaio 2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ SOSTENIBILE E TUTELA ANIMALI


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