ORDINANZA N. 3918

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2656 T

LOCALITÀ area stadio Olimpico

data 19.09.2006

CIRCOSCRIZIONE N. 02

 

DC/VARIE06/stadiomodifica

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3725 del 07.09.2006, con la quale sono stati istituiti, in via sperimentale, i provvedimenti di viabilità ritenuti necessari a regolare le situazioni di maggior traffico in occasione delle partite di campionato di calcio allo Stadio Olimpico;

Vista l'ordinanza n. 625 del 21.02.2003 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente, su ambo i lati delle carreggiate NORD e SUD del corso Monte Lungo, ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore ai 2,5 tonnellate al fine di non consentire il superamento del muro perimetrale dell'infrastruttura militare ivi presente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 19 settembre 2006, mecc. n. 200606619/119 avente per oggetto: "Sosta a pagamento nell'area dello Stadio Olimpico - Ulteriore modifiche ed integrazioni alla disciplina della circolazione e della sosta";

Vista la segnalazione della Divisione Commercio, Settore Attività Economiche e di Servizio, Comparto Aree Pubbliche, con la quale si richiede l'istituzione di un divieto di sosta per consentire la collocazione delle strutture degli operatori commerciali;

Considerato che occorre apportare alcuni correttivi all'ordinanza n. 3725 del 07.09.2006 suddetta, al fine di migliorare la sicurezza stradale e tutelare l'incolumità pubblica;

Sentiti in merito gli uffici tecnici comunali preposti al presidio del territorio per la regolamentazione della circolazione stradale;

Ritenuta pertanto la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a parziale modifica e ad integrazione dell' ordinanza n. 3725 del 07.09.2006

in via sperimentale, sino a revoca della presente nell'area dello Stadio Olimpico,

durante il campionato di calcio 2006/2007

con inizio 3 ore prima e termine 2 ore dopo lo svolgimento delle partite di calcio nello Stadio Olimpico, salvo diversamente specificato:

A.     il consenso alla sosta per gli autobus adibiti al trasporto degli spettatori, alla tariffa forfettaria di 20,00 euro in tutti i parcheggi a pagamento istituiti con l'ordinanze n. 3725 del 07.09.2006;

B.     la sospensione dell'ordinanza n. 625 del 21.02.2003 meglio specificata in premessa;

C.     in corso Sebastopoli

1)    l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato NORD del corso a partire da circa m. 30 a EST del protendimento ideale del f.f. NORD-EST del corso sino a corso Galileo Ferraris, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

D.    in corso Agnelli

1)      l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale OVEST del corso a partire da circa m. 12 a NORD del protendimento ideale del f.f. NORD-OVEST del corso sino a via Filadelfia, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

2)      l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale EST all'intersezione con via San Marino, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

E.     in occasione degli incontri del Torino F.C.:

in corso IV Novembre, su ambo i lati della carreggiata laterale EST

1)       l'istituzione della sosta a pagamento riservata alle autovetture, alla tariffa forfettaria di 5,00 euro e agli autobus adibiti al trasporto degli spettatori, alla tariffa forfettaria di 20,00 euro nel tratto tra corso Sebastopoli e corso Monte Lungo;

F.      in occasione degli incontri della Juventus F.C.:

in via Filadelfia

1)      l'istituzione della sosta a pagamento riservata agli autobus adibiti al trasporto degli spettatori, alla tariffa forfettaria di 20,00 euro nel tratto compreso tra corso Galileo Ferraris e l'ingresso carrabile contrassegnato dal n.c. 88 della via stessa;

G.    la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)