ORDINANZA N. 1708

CITTÀ DI TORINO
PROMOZIONE INTERNAZIONALE, TURISMO, OLIMPIADI E ATTIVITÀ ECONOMICHE DIFFUSE

 

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1) Che l'orario dell'attività di vendita degli operatori commerciali e dei produttori sui mercati rionali è cosi definito:

Orario normale: dal lunedì al venerdì ore 7.00 - 14.00
sabato e prefestivi ore 7.00 - 19.00
Orari particolari:
Mercato Borromini - Casale dal lunedì al venerdì ore 7.00 - 14.00
sabato e prefestivi ore 7.00 - 14.00
Mercato Martini dal lunedì al venerdì ore 7.00 - 14.30
sabato e prefestivi ore 7.00 - 15.30
Mercato Nizza dal lunedì al venerdì ore 7.00 - 14.00
sabato e prefestivi ore 7.00 - 15.30
Mercato Grosseto dal lunedì al venerdì ore 7.00 - 14.00
sabato e prefestivi ore 7.00 - 14.00
Mercato Palestro dal lunedì al venerdì ore 7.00 - 15.00
sabato e prefestivi ore 7.00 - 19.00
Mercato Rua dal lunedì al venerdì ore 7.00 - 14.00
sabato e prefestivi ore 7.00 - 16.00
Mercato Cincinnato dal lunedì al venerdì ore 7.00 - 13.00
sabato e prefestivi ore 7.00 - 19.00

Le operazioni di assegnazione giornaliera in spunta dei posteggi non assegnati in concessione o non occupati dal titolare inizieranno su tutti i mercati alle ore 8.30.

Gli operatori titolari di posteggio devono iniziare l’attività di vendita entro le ore 8.30. Gli assegnatari giornalieri devono iniziare l’attività non oltre un’ora dopo l’assegnazione del posteggio.

Gli operatori del mercato di Piazza della Repubblica – settore produttori inizieranno l’attività di vendita alle ore 7.00, e alla stessa ora dovranno svolgersi le operazioni di spunta.

Gli orari per le operazioni di carico e scarico merci degli operatori del settore ortofrutta sono disciplinati dall’ordinanza 4917 del 21/12/2005.

Gli orari per le operazioni di carico e scarico merci dei produttori agricoli del mercato di Piazza della Repubblica saranno definiti con apposito provvedimento.

Rimane fermo quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento della Città di Torino per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che consente agli operatori, al solo fine di permettere loro la sistemazione dei banchi e della merce, l’occupazione del posteggio in concessione un’ora e mezza prima dell’orario di inizio dell’attività di vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro sessanta minuti dal previsto orario di cessazione dell’attività di vendita.

 

2) l'orario per il commercio di fiori su area pubblica degli operatori commerciali e dei produttori c on posteggio su area mercatale fuori mercato sarà il seguente:

- Giorni feriali ore 8.00 - 14.00
- Sabato e prefestivi ore 8.00 - 19.00
- Nelle seguenti ricorrenze ore 8.00 - 19.00
14 febbraio - San Valentino  
8 marzo - Festa della Donna  
19 marzo - San Giuseppe, Festa del Papà  
II domenica di maggio - Festa della Mamma  
24 giugno - San Giovanni Battista  
8 dicembre - Immacolata Concezione  
25 dicembre - Natale di N.S.  
1° gennaio - Capodanno  
6 gennaio - Epifania di N.S.  
- Nei seguenti periodi ore 8.00 - 19.00
Sette giorni antecedenti la Pasqua  
Dal 25 ottobre al 4 novembre  
Nelle ricorrenze di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti  

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del regolamento della Città di Torino per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, i concessionari di posteggio settorializzati per la vendità di fiori possono esercitare l'attività anche la domenica e nelle giornate festive, previa autorizzazione rilasciata dal competente Settore attività economiche e di servizio.

3) I produttori agricoli potranno abbandonare il posteggio anche prima dell'orario di chiusura stabilito, qualora esauriscano le scorte a dispopsizione, nei casi in cui i posti loro assegnati in testa o in coda al mercato, oppure in aree del tutto separate dalla sede mercatale, e in quei mercati che saranno di volta in volta individuati dalla Civica Amministrazione con apposito provvedimento, previo parere della Commissione Consultiva Tecnica, della Commissione del mercato e del Corpo di Polizia Municipale.

4) I posteggi non occupati durante le operazioni di spunta saranno assegnati esclusivamente dagli Agenti del Corpo di Polizia Municipale agli operatori che si presentano sull'area mercatale dopo la conclusione delle stesse e comunque non oltre le 10.00; in tal caso l'occupazione del posteggio non sarà considerata come presenza ed inoltre l'interessato dovrà corrispondere il pagamento della COSAP e della TARSU mediante l'utilizzo dei vauchers.

5) Nel caso in cui un operatore titolare di posteggio fisso, oltre che utilizzare lo stesso, intenda anche partecipare alla spunta, con un valido titolo autorizzativo e nel rispetto della normativa vigente, questi deve avvalersi di un dipendente coadiutore o incaricato, e ciò anche qualora il posteggio da assegnargli sia contiguo a quello di cui risulta concessionario.

6) Gli operatori commerciali con occupazione di suolo pubblico di durata semestrale o annuale fuori arca mercatale osserveranno il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 19.00; fatto salvo quanto previsto al punto 2 della presente ordinanza per la vendita di fiori, e fatte salve le specifiche disposizioni vigenti o che si adotteranno per i venditori di prodotti stagionali, quelli con autobanco nelle ore notturne e quelli che esercitano nelle vicinanze dello Stadio delle Alpi, in occasione degli eventi sportivi e musicali.

AVVERTE

In base all'art. 39, comma 2 del vigente Regolamento della Città di Torino per l'esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche che la permanenza degli operatori nel relativo posteggio è obbligatoria per tutta la durata dei mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità;

Durante le operazioni di allestimento o smontaggio del posteggio, di carico e scarico merci il titolare della concessione dovrà provvedere ad attuare le necessarie precauzioni atte ad evitare danni a terzi, per i quali sarà diretto responsabile. L'operatore sarà parimenti responsabile per ogni danno che potesse derivare a terzi dalla violazione della normativa che disciplina l'attività di vendita su arca pubblica.

Eventuali proposte di modifiche all'orario di vendita dovranno pervenire al competente Settore attività economiche e di servizio. sottoscritte da almeno il 51% degli operatori commerciali e produttori titolari di concessione di posteggio, entro le seguenti scadenze di ogni anno:

  1. 30 aprile: il nuovo orario entrerà in vigore a partire dal 1° giugno;
  2. 30 ottobre: il nuovo orario entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio.

p. IL SINDACO
L'Assessore alla Promozione Internazionale
Turismo, Olimpiadi e Attività Economiche Diffuse


AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE POTRA RICORRERE PER INCOMPETENZA, PER ECCESSO DI POTERE O PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, AL T.A.R. PER IL PIEMONTE.


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