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ORDINANZA N. 4859

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 623

LOCALITÀ Via SANTENA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

Del 16/12/2005

SB/DISABILI05/santena

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 457 prot. n. 102 del 25.2.2000 con la quale, tra l'altro, in via Santena al punto 1) era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, con disposizione "in fila":

  1. sul lato OVEST della via, a m 5 circa a NORD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 3, per due posti auto;

 

Vista la richiesta dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "San Giovanni Battista di Torino" corso Bramante 88;

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

 

in via Santena

1)   l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato ovest della via, per due posti auto, a partire da m 3 circa a nord del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 3 e procedendo verso nord, con disposizione "in fila";

2)   la revoca parziale dell'ordinanza n. 457 prot. n. 102 del 25.2.2000, limitatamente alla lettera a) del punto 1), come meglio specificato in premessa;

3)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)