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ORDINANZA N. 4763

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 619

LOCALITÀ via Spotorno

 

CIRCOSCRIZIONE N. 09

del 12/12/2005

GI/VARIE04/spotorno

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3613 prot. 610 del 22.09.2003, con la quale in via Spotorno veniva istituita un'area riservata alla sosta dei veicoli al servizio dei pazienti in cura presso la sede dell'Associazione A.Z.A.S. e Casa Amica con sede al n.c. 45 della via stessa;

Considerato che, l'utilizzo di detta area si protrae per un tempo massimo di minuti 10 equivalente al tempo necessario per le operazioni di salita e discesa di persone con patologie debilitanti e che pertanto occorre modificare il regime di utilizzo di detta area;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Spotorno

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato, con la fermata consentita "in fila" alle ambulanza ed alle autovetture per il tempo strettamente necessario ad effettuare la salita e la discesa delle persone trasportate, sul lato EST della via, per un tratto di m 8.00 circa, a partire da m 1.80 circa dal f.f. SUD di via Vado;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 3613 prot. 610 del 22.09.2003, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)