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ORDINANZA N. 4555

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 586

LOCALITÀ Via Monferrato

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 29.11.2005

LB/VARIE05/ monferrato

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2817 prot. n. 533 del 22.10.1999 con la quale veniva istituito, tra l'altro, punto 2 c), lettera L), il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazione di carico e scarico cose sul lato EST di via Monferrato, immediatamente a NORD del n.c. 20 per un tratto di m 5.00;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 8^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Monferrato

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via, immediatamente a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 20, per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila", con la contestuale revoca della sosta a pagamento;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 2817 prot. n. 533 del 22.10.1999 limitatamente al punto 2 c), lettera L), meglio specificato in premessa;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento nel tratto di cui al suddetto punto b), con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2691 prot. n. 499 del 13.10.1999;
  4. la pubblicità del suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)