ORDINANZA N. 4349

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro prot..562

LOCALITÀ : strada Bramafame

data 15.11.2005

CIRCOSCRIZIONE N. 5

 

AS/ORDINANZE05/bramafameordinanzadefinitiva

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2004 mecc. n. 2004 04529/033, avente per oggetto: "Realizzazione pista by-pass lungo strada Bramafame", con la quale è stata approvata la realizzazione di una strada di collegamento tra la strada Bramafame (tratto attualmente privato, ma aperto al transito) e la via Fermi, direzione via Reiss Romoli, al fine di vietare il transito, nel tratto di str. Bramafame compreso tra str. Lanzo e il sottopasso di str. dell'Aeroporto, a veicoli di massa superiore a 5 tonnellate;

Vista l'ordinanza n. 2697 del 10 giugno 2004 con la quale venne vietata la circolazione dei veicoli di massa superiore a 5 tonnellate in strada Bramafame, tratto: Strada Lanzo - sottopasso di str. dell'Aeroporto, a titolo sperimentale, sino al 10 dicembre 2004, successivamente confermata con l'ordinanza n. 3051 dell'1.7.2004, successivamente prorogata con ordinanza n. 5087 del 9 dicembre 2004, sino al 30 marzo 2005;

Visto che con la scadenza del periodo di proroga in via sperimentale delle limitazioni del traffico pesante in str. Bramafame, nel tratto compreso tra str. Lanzo ed il sottopasso di str. dell'Aeroporto, si sono nuovamente presentati i disagi della cittadinanza per la diffusione di polveri, inquinamento acustico e delle vibrazioni, derivanti dal passaggio dei mezzi pesanti, con veicoli diesel e con movimentazione di carichi polverosi, come confermato dai dati recenti relativi all'inquinamento atmosferico registrati dalla centralina TO Grassi, situata in str. Aeroporto, i cui valori si possono assumere anche per l'area urbana di strada Bramafame angolo via Lanzo;

Vista infine la deliberazione della Giunta Comunale del 20 settembre 2005, mecc. n. 2005 07295/119, avente per oggetto: "Chiusura definitiva al transito dei mezzi pesanti in str. Bramafame. Manutenzione a carico della Città del percorso privato str. Bramafame - via Fermi", che dispone: "la realizzazione della pista di by-pass ... consente il collegamento con via Reiss Romoli, arteria sicuramente più idonea rispetto a strada Lanzo ad assorbire il traffico in questione, in quanto caratterizzata prevalentemente da un tessuto urbano di carattere industriale; le risultanze del periodo sperimentale hanno permesso di verificare la percorribilità - pur qualitativamente migliorabile - della strada Bramafame in direzione di via Fermi; si è pertanto deciso di accordare prevalenza all'interesse pubblico ad una viabilità che sia funzionale, in particolar modo, ad assicurare la maggior riduzione possibile dell'impatto sull'ambiente e la salute della popolazione", demandando a successiva ordinanza la disciplina del divieto definitivo di transito ai mezzi pesanti nel tratto di str. Bramafame compreso tra str. Lanzo ed il sottopasso di str. dell'Aeroporto;

Tenuto conto che con nota del 29 settembre 2005 è stato dato l'avvio del procedimento ai sensi dell' art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, notificato alle ditte che hanno sede nel tratto privato di strada Bramafame e si è altresì stabilito il termine di 15 giorni, ormai decorso, per la presentazione di eventuali osservazioni;

Viste le osservazioni pervenute in merito al provvedimento di cui sopra, dalle ditte Sintexcal spa e Bresciani srl, con le quali vengono richieste assicurazioni in ordine alla transitabilità in sicurezza del nuovo tratto stradale, nonché alla regolare manutenzione;

Atteso che i lavori di sistemazione della pavimentazione, come meglio descritti nella relazione tecnica allegata alla deliberazione della Giunta Comunale del 20 settembre 2005 (mecc. n. 2005 07295/119) sopra richiamata, assicurano una regolare percorrenza stradale;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

 

ORDINA

 

in strada Bramafame, tratto: Strada Lanzo - sottopasso di str. dell'Aeroporto

 

DISPONE

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

dott.ssa Luisella NIGRA