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ORDINANZA N. 4252

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 550

LOCALITÀ Via ISONZO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 7.11.2005

SB/VARIE05/isonzo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che sono state realizzate le carreggiate rialzate in prossimità dell'intersezione di via Isonzo, al fine di moderare la velocità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Isonzo

  1. la realizzazione di n. 2 intersezioni rialzate con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S., rispettivamente a m 74 e a m 225 dall'intersezione con corso Rosselli;
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in corrispondenza delle intersezioni rialzate di cui al suddetto punto 1);
  3. la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S.:

a) sulle semicarreggiate est ed ovest della via, rispettivamente a nord e a sud delle intersezioni rialzate;

b) sulla semicarreggiata sud dell'interno della via, ad ovest dell'intersezione rialzata;

4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori ad effetto ottico, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)