ORDINANZA N. 4151

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 541

LOCALITÀ Corso Regina Margherita

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 2.11.2005

LB/VARIE05/regina

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal Settore Mobilità in attuazione del progetto "Misure telematiche di segnalazione e dissuasione degli eccessi di velocita' sugli assi primari di ingresso ed attraversamento dell'area urbana"

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regina Margherita

sulla carreggiata NORD:

  1. a m 80 circa ad EST della rampa di collegamento tra il corso medesimo e la via Pietro Cossa situata ad EST di via Pietro Cossa,
  2. a m 80 circa ad OVEST della rampa di cui alla suddetta lettera a),
  3. a m 100 circa ad EST della rampa di collegamento tra il corso medesimo e la via Pietro Cossa situata ad OVEST di via Pietro Cossa,

sulle carreggiate NORD e laterale NORD:

sulla carreggiata SUD:

  1. a m 80 circa ad EST di corso Marche,
  2. a m 250 circa ad EST di corso Marche,
  3. a m 20 circa ad OVEST della rampa di collegamento tra il corso medesimo e la via Pietro Cossa situata ad OVEST di via Pietro Cossa,
  4. a m 300 circa ad OVEST della sponda OVEST del fiume Dora Riparia;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)