ORDINANZA N. 4150

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 540

LOCALITÀ p.zza Castello

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 2.11.2005

AS/castelloregione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza sindacale n. 444, prot. 93, dell'11.03.1998, con la quale, al punto A), era stata istituita l'area pedonale di p.zza Castello, fatta eccezione per alcuni veicoli che dovevano transitare a senso unico da NORD verso SUD esclusivamente all'interno della corsia realizzata a ridosso del marciapiede OVEST della piazza, tra la via Palazzo di Città e la via Pietro Micca eccetto i taxi, che potevano invece transitare a doppio senso nel tratto tra via Garibaldi e via P. Micca;

Vista l'ordinanza sindacale n. 2003, prot. 448, del 28.09.1998, con la quale, a parziale modifica ed integrazione della predetta ordinanza, è stato revocato il senso unico sulla corsia ed è stato consentito il transito e la fermata, su detta corsia, anche ai veicoli in dotazione alla Regione Piemonte o identificabili quali veicoli al servizio dell'Ente per l'espletamento di attività istituzionali;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 523 del 12 febbraio 2004, con la quale è stata data attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 3 6079/06) e s.m.i. che ha approvato il riordino della disciplina generale della ZTL Centrale;

Considerato che in tale provvedimento sono stati contestualmente revocati i provvedimenti in contrasto precedentemente assunti;

Considerato altresì che nell'ordinanza suddetta sono indicati i veicoli esenti, ossia quei veicoli di alcuni enti (quali polizia, mezzi di soccorso e di trasporto pubblico, ecc.) che evidenziano chiari segni di riconoscimento all'esterno (ad es. per la dicitura dell'ente riportata sulla carrozzeria o per la particolare conformazione del veicolo stesso) per i quali non è necessaria la richiesta del permesso di circolazione;

Valutato pertanto che il consenso al transito ed alla fermata sulla corsia dell'area pedonale di p.zza Castello per i veicoli della Regione Piemonte, come stabilito dalla citata ordinanza sindacale n. 2003, prot. 448, del 28.09.1998, non contrasta con i provvedimenti della successiva ordinanza dirigenziale n. 523 del 12.02.2004;

ORDINA

a chiarimento dell'ordinanza n. 523 del 12 febbraio 2004, citata in premessa

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Luisella NIGRA