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ORDINANZA N. 4123

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 535

LOCALITÀ Viale Falchera

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 28/10/2005

LB/VARIE05/falchera

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 283-251 prot. n. 1825 del 23 novembre 1977 con la quale veniva istituito il divieto di sosta nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 17, nei prefestivi dalle ore 6 alle ore 24 su tutta l'area adibita a mercato rionale sita a Nord/Ovest di viale Falchera e via dei Pioppi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 22 marzo 2005 mecc. n. 200501795/106, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Area Mercatale Falchera Vecchia - Riorganizzazione posteggi mercatali e individuazione spazi di sosta pertinenziali";

Vista la richiesta della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in viale Falchera

  1. l'istituzione della sosta con disposizione "a spina", negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati sul lato EST a partire da m 15.00 circa a NORD del protendimento ideale del f.m. NORD di via dei Pioppi e procedendo verso NORD per un tratto di m 80.00 circa;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 di tutti i mercoledì feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 di tutti i mercoledì prefestivi nel tratto di cui al suddetto punto 1), fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, i quali potranno sostare con disposizione "in fila";
  3. l'istituzione del divieto di circolazione sulla banchina rialzata, nell'area adibita a mercato compresa tra viale Falchera e via dei Pioppi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio ed i veicoli dell'AMIAT, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 di tutti i mercoledì feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 di tutti i mercoledì prefestivi;
  4. la revoca dell'ordinanza n. 283/251 prot. n. 1825 del 23 novembre 1977, meglio specificata in premessa;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)