ORDINANZA N. 4003

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 523

LOCALITÀ Via SAN MASSIMO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 20/10/2005

SB/VARIE05/massimo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 294 prot. n. 277 del 20.2.1996 con la quale, tra l'altro, in via San Massimo nel tratto: via dei Mille - via Cavour, escluse, al punto 2) era stata istituita la sosta a pagamento con disposizione "a spina", sul lato ovest della via, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e s.m.i.;

Considerato che si è proceduto ad allargare il marciapiede antistante l'uscita di sicurezza del fabbricato scolastico "N. Tommaseo" sito al n.c. 3;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via San Massimo

tratto: via dei Mille - via Cavour, escluse

 

  1. l'istituzione della sosta a pagamento su ambo i lati del tratto di via, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e s.m.i.;
  2. la revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 294 del 20.2.1996, citata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)