ORDINANZA N. 3602

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2465 T

LOCALITÀ via Boccardo, via del Ridotto

data 27.09.2005

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

RI/Ord. Varie/Cant. Pubbl. Vari/boccardo

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Dirigente Settore Parcheggi e Suolo;

Atteso che per interesse pubblico devono eseguirsi lavori interessanti la carreggiata stradale di via Boccardo;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento e fino al 30.11.2005

 

  1. in via Boccardo, tratto: via Chiesa della Salute - corso Venezia

  1. dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì
  2. in via Boccardo, lato Sud a partire da metri 13 circa dal f.f. Nord-Est per un tratto di metri 16 circa verso Ovest

    in via Boccardo, lato Nord a partire da metri 7 circa dal f.f. Nord-Est per un tratto di metri 13 circa verso Ovest

  3. in via del Ridotto, lato Sud dal f.f. Sud-Est per un tratto di metri 12 circa verso Ovest

in via del Ridotto, lato Nord a partire da metri 18 circa dal f.f. Nord-Est per un tratto di metri 13 circa verso Ovest

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  5. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)