ORDINANZA N. 3411

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 2328 T

LOCALITÀ: via Frattini.....

data 16.09.2005

CIRCOSCRIZIONE N. 2

 

FB45/B/manispo/gare/urban2 02.10.05

Oggetto: Gara podistica non competitiva "Corridea", Comitato Urban 2, il 02.10.05.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta del Comitato Urban 2 per lo svolgimento della manifestazione denominata "Corridea";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

il giorno 2 ottobre 2005

in:

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

  1. i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
  2. il percorso dovrà esser delimitato, nei tratti interessanti il piano viabile, con segnaletica, barriere e nastri o mezzi analoghi, a cura degli organizzatori, nei tempi e modi previsti secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada, in modo da impedire la circolazione dinamica da parte degli utenti della strada e salvaguardare l'incolumità degli atleti in modo che i partecipanti gareggino al di fuori dalla normale circolazione veicolare, non vadano in alcun modo ad interferire con il traffico viabile, garantendo la massima sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada ;
  3. dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, il regolare posizionamento e mantenimento della segnaletica e delle strutture di cui sopra, il controllo delle strutture di delimitazione del percorso, la sollecita rimozione delle medesime e il ripristino della circolazione al termine della competizione;
  4. non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;
  5. non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell'area di ritrovo al termine della manifestazione;
  6. vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone o cose;

con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile del Comitato Urban 2, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)