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ORDINANZA N. 3354

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 465

LOCALITÀ Via Paisiello

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 09/09/05

LB/VARIE05/paisiello

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 394/353 prot. n. 2081 del 11/11/1981 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi, con sosta consentita agli automezzi Scuolabus lungo il lato Est di via Paisiello per un tratto di m 30 circa a cavallo del n.cc. 44, ingresso principale della Scuola statale "G, Perotti";

Vista la richiesta della Scuola Media Salesiana "Michele Rua";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Paisiello

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare la salita e la discesa dei bambini, sul lato SUD della via, a partire da m 5.00 circa ad OVEST del n.c. 48A e procedendo verso OVEST per un tratto di m 20.00 circa, con disposizione "in fila";
  2. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:

  1. sulla semicarreggiata SUD, in corrispondenza del n.c.37,
  2. sulla semicarreggiata NORD, in corrispondenza del n.c. 43;

  1. la revoca l'ordinanza n. 394/353 prot. n. 2081 del 11/11/1981, meglio specificata in premessa;
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)