ORDINANZA N. 2998

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2024 T

LOCALITÀ via Priocca

data 03.08.2005

CIRCOSCRIZIONE N. 7

prot. n.

AS/prioccariqual.portapalazzo

IL DIRIGENTE

 

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Settore Infrastrutture per il Commercio, relativa alla necessità di adeguare l'orario del mercato provvisorio di via Priocca alle disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 2904, che prevede l'obbligo per gli operatori del mercato stesso di allestire le strutture dalle ore 22,00 alle ore 24 del giorno precedente;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 2230 del 10.06.2005, con la quale, al punto A) era stato istituito, tra l'altro, il divieto di circolazione veicolare e di sosta in via Priocca, tratto: p.zza della Repubblica - via Noè/Pisano, dalle ore 4,00 alle ore 23,00 dei giorni prefestivi e dalle ore 4,00 alle ore 17,30 degli altri giorni feriali, con alcune eccezioni, per consentire l'allestimento e il funzionamento del mercato provvisorio;

Considerata la necessità, per i motivi di cui sopra, modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

a parziale modifica dell'ordinanza n. 2230 del 10.06.2005, citata in premessa

dalle ore 22,00 del giorno precedente, alle ore 23,00 del giorno di funzionamento del mercato, se giorno prefestivo, e dalle ore 22,00 del giorno precedente, alle ore 17,30 del giorno di funzionamento del mercato, se giorno feriale;

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)