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ORDINANZA N. 2675

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 358

LOCALITÀ Via VESPUCCI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 11/07/2005

SB/VARIE05/vespucci

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2105 del 07.10.1998 con la quale veniva istituito, tra l'altro, il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di m 10 circa, immediatamente ad ovest del n.c. 50/f; nonché l'ordinanza n. 18 dell'11.01.1999 con la quale veniva estesa l'area di sosta riservata per carico e scarico merci, da m 10 a m 15;

Ritenuta la necessità, per motivi di opportunità inerenti la circolazione stradale, di provvedere alla ricollocazione dell'area riservata alle operazioni di carico e scarico merci di cui all'ordinanza suddetta;

ORDINA

in via Vespucci

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14 alle ore 17 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di m 10 circa, immediatamente ad est del passo carraio contraddistinto con il n.c. 50/F, e procedendo verso est, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
  2. la revoca delle ordinanze n. 2105 del 07.10.1998 e n. 18 dell'11.01.1999, meglio specificate in premessa;
  3.  

  4. l'istituzione della sosta a pagamento nell'area di cui alle ordinanze citate al suddetto punto 2), con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2616 prot. 562 del 26.11.98 e successive modificazioni ed integrazioni;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)