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ORDINANZA N. 2544

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 346

LOCALITÀ Via ALFIERI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 30.06.2005

SB/VARIE05/alfieri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 157 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n.4830 del 4.12.2003 con la quale in via Alfieri era stato disposto:

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di m 10 circa, immediatamente ad ovest del n.c. 16E, in direzione ovest, con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
  2. la revoca dell'ordinanza n 3134 del 10.10.2002, limitatamente al punto 5 che istituiva l'area riservata per carico-scarico merci , sul lato nord , a m 28 ad ovest del f.f. ovest di via dell'Arsenale, procedendo verso ovest per m 7 circa, con disposizione "in fila";
  3. l'istituzione della sosta a pagamento nel tratto di cui al suddetto punto 2), con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1123 prot. n. 1050 del 1 agosto 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota con la quale si comunica l'occupazione del suolo pubblico da adibire a dehors antistante l'esercizio commerciale sito in via Alfieri presso il n.c. 16E;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Via Alfieri

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di m 10 circa, a partire da m 5 ad ovest del f.m. ovest all'intersezione con via Arsenale e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila";
  2. la revoca dell'ordinanza n 4830 del 04.12.2003, limitatamente al punto 1) citato in premessa;

3) l'istituzione della sosta a pagamento nel tratto di cui al suddetto punto 2) del presente dispositivo, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23 marzo 1995;

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)