ORDINANZA N.2346

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 342 h

LOCALITÀ DI REVOCA: c.so Regina Margherita 72

Del 17.6.05

LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: c.so Regina Margherita 72

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

 

AP/traslazione/disabile/ad personam/ Regina Margherita 72

 

OGGETTO: Richiesta di spostamento parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 2144 del 13/10/1998 che ha istituito in c.so Regina Margherita , il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 4093 , per un posto auto, sul lato NORD della carreggiata NORD del c.so, nei pressi del n.c. 72 ;

Vista la domanda presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per disabili n. 8242 rilasciato dal Comune di Torino, volta ad ottenere un parcheggio riservato "ad personam" nei pressi della propria abitazione sita in Torino, in c.so Regina Margherita 72, ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92;

ORDINA

in c.so Regina Margherita

 

 

in c.so Regina Margherita

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.sa Luisella NIGRA)