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ORDINANZA N. 2275

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 299

LOCALITÀ largo Orbassano,corso Rosselli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1-2

del 14/06/2005

GI/VARIE04/Orbassano

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1975 prot. 280 del 27.05.2005, con la quale sul lato EST della perimetrale OVEST di largo Orbassano in alcuni tratti veniva disposta la posa di rastrelliere quantificate in modo puntuale, tale da non consentire un eventuale incremento del numero delle stesse, qualora se ne riscontrasse la necessità;

Vista la segnalazione del Settore Infrastrutture;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in largo Orbassano

l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, nei tratti sottoelencati:

sul lato EST della carreggiata perimetrale OVEST

sul lato NORD della banchina situata a SUD del prolungamento dei corsi Adriatico e Orbassano

 

B) in corso Rosselli

sulla banchina centrale situata ad OVEST di largo Orbassano

immediatamente ad OVEST del protendimento ideale del f.f. di corso Mediterraneo per un tratto di m 5 circa;

C) la revoca dell'ordinanza n. 1975 prot. 280 del 27.05.2005, meglio specificata in premessa;

D) la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)