ORDINANZA N. 2084 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr[DC2]. 1412 

LOCALITÀ via Camburzano, strada Mongreno Alta, strada Valpiana, via Tonello, strada Traforo Pino, via San Raffaele, corso Giambone

data 01.06.05

CIRCOSCRIZIONE N. 4-7-9

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

FB45/B/SMAT/camburzano

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159[DC3]  del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Viste le segnalazioni della SMAT S.p.A., relative a lavori di costruzione canali neri e realizzazione canale nero;[DC4] 

Considerata l’esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

A) in:

§       via Camburzano, tratto: corso francia – via Rosalino Pilo, dal 08.06.05 al 31.10.05;

§       corso Giambone, carreggiata Nord, per un tratto di m 12 ad Est di corso Corsica, dal 06.06.05 al 31.08.05;

§       via San Raffaele, tutta, dal 06.06.05 al 08.06.05;

·       l’istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·       l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

B) in strada Traforo del Pino, per un tratto di m 35 circa in prossimità del n.c. 39/2, dal 06.06.05 al 08.06.05

·       l’istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·       l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

·       l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico;

C) in:

§       strada Mongreno Alta, per un tratto di m 216 corca da via Cartman in direzione Sud/Ovest, dal 06.06.05 al 17.06.05;

§       strada Valpiana, tratto: corso Kossuth – villa Carignano, dal 06.06.05 al 08.07.05;

§       via Tonello, tratto: corso Kossuth – via Lomellina, dal 06.06.05 al 08.07.05;

 

·       l’istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta[DC5] , quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

·       l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

a)    l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d’avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495)[DC6]  da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)    la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d’elementi ben visibili e la collocazione d’apposita segnaletica di preavviso;[DC7] 

c)    sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)    ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

e)    che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·       la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)


 [DC1]numero assegnato dall’Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee

 [DC3]controllare correttezza articoli

 [DC4]controllare correttezza soggetto richiedente ed eliminare se coincide con il Settore ESERCIZIO

 [DC5]per solo divieto di sosta, cancellare il punto e inserire voce di glossario “divieto sosta”

 [DC6]citazione della tabella lavori da cancellare per periodi inferiori ai 7 giorni

 [DC7]cancellare per solo divieto di sosta