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ORDINANZA N. 2020

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 289

LOCALITÀ Via BUSSOLENO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 30/05/2005

SB/VARIE05/bussoleno

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2010 prot. n. 358 del 26.5.2003 con la quale, tra l'altro, è stato istituito

divieto di fermata sul lato EST della via Bussoleno a partire da m 45.00 circa a SUD dal f.f. SUD di via Bardonecchia e procedendo verso SUD fino all'intersezione con via Frejus

Vista la nota della Circoscrizione 3 nella quale si evidenziano problemi di natura viabile relativi alla suddetta via;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bussoleno

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato est della via, a partire da m 1 dal filo nord del passo carraio contraddistinto con il n.c. 22 e procedendo verso nord fino all'intersezione con via Frejus;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 2010 prot. n. 358 del 26.5.2003, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)