ORDINANZA N. 2016

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 285

LOCALITA' AREA "FERRUCCI"

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 30/05/2005

SB/VARIE04/areaferrucci

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale dell'8.02.2005 n. mecc. 200500760/006,

dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "istituzione aree pedonali in piazzale Chiribiri e in corso Ferrucci - Approvazione";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Ferrucci

1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 19,00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato est della carreggiata laterale est del corso, per un tratto di m 8 a partire dall'ideale protendimento del f.f. sud di via Avezzana e procedendo verso sud, con disposizione "in fila";

2) l'istituzione della sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, sul lato est della carreggiata laterale est del corso, per un tratto di m 7 a partire da m 8 dall'intersezione con la carreggiata sud di via Bixio e procedendo verso sud, con disposizione "a pettine";

B) in via Avezzana

1) l'istituzione dell'Area Pedonale;

  1. l'istituzione del divieto di circolazione, fatta eccezione per i veicoli in servizio di

emergenza;

In deroga al divieto di cui sopra è consentito:

  1. ai velocipedi, il transito e la sosta;
  2. ai veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, il transito e la sosta;
  3. ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area suindicata;
  4. ai veicoli adibiti al trasporto merci, per l'approvvigionamento delle attività commerciali che hanno sede negli stabili ubicati nell'area suindicata, il transito e la fermata esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali;
  5. alle autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, il transito e la fermata;
  6. ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;

per la circolazione dei veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;

C) in via Bixio

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare sulla carreggiata sud della via, nel tratto: corso Ferrucci - via Trinchera, esclusi, con direzione da ovest verso est;
  2. l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, sul lato nord della
  3. banchina spartitraffico centrale della via, per un tratto di m 30 circa a partire da m 14,50 ad est della carreggiata est di corso Ferrucci, procedendo verso est, con disposizione "a pettine";

  4. l'istituzione della sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, sul lato nord della

banchina spartitraffico centrale, per un tratto di m 5 a partire da m 9,50 dall'intersezione con la carreggiata est di corso Ferrucci, procedendo verso est;

D) in via Trinchera

1) l'istituzione del divieto di fermata sul lato ovest della via, nel tratto compreso tra via Bixio e via Ferrero;

2) la realizzazione di un'area rialzata, con relative rampette di raccordo, nel tratto di via all'intersezione con via Avezzana, avente funzione di rallentatore di velocità, con le caratteristiche costruttive indicate al comma 6 lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

3) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h nel tratto di via di cui al punto 1);

4) l'istituzione di area pedonale nel tratto compreso tra via Ferrero e via Vochieri;

  1. l'istituzione del divieto di circolazione, fatta eccezione per i veicoli in servizio di

emergenza;

In deroga al divieto di cui sopra è consentito:

  1. ai velocipedi, il transito e la sosta;
  2. ai veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, il transito e la sosta;
  3. ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area suindicata;
  4. ai veicoli adibiti al trasporto merci, per l'approvvigionamento delle attività commerciali che hanno sede negli stabili ubicati nell'area suindicata, il transito e la fermata esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali;
  5. alle autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, il transito e la fermata;
  6. ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione

nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;

per la circolazione dei veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;

6) l'istituzione della sosta sul lato est della via per un tratto di m 11,50 a partire da m 5 dal f.m. sud di via Bixio e procedendo verso sud, con disposizione "a spina";

7) l'istituzione della sosta sul lato est della via per un tratto di m 45 a partire da m 66 dall'intersezione con via Bixio e procedendo verso sud, con disposizione "a pettine";

8) l'istituzione della sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, sul lato est della via, per un tratto di m 6 a partire da m 28 dall'intersezione con via Bixio e procedendo verso sud, con disposizione "a pettine";

  1. la posa in opera di paletti dissuasori con funzione di impedire la circolazione veicolare nell'area pedonale di via Avezzana, sul lato ovest della via nel tratto di carreggiata rialzata di cui al punto 2) della suddetta lettera D);

 

  1. in via Ferrero

- l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che si immettono sulla carreggiata laterale est di corso Ferrucci;

F) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

 

(Dott.ssa Luisella NIGRA)