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ORDINANZA N. 1832

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 268

LOCALITÀ via San Benigno

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 19/05/2005

LB/VARIE05/benigno

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n.1423 prot. n. 1307 del 23.08.1996 con la quale al punto A1) veniva istituito il senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD, in via San San Benigno, nel tratto: via Bologna - via Paroletti, escluse;

Vista l'ordinanza n. 2099 prot. n. 1937 del 6.12.1996 con la quale al punto 5) veniva istituito il divieto di fermata permanente sul lato OVEST di via San Benigno, per un tratto di m 10 circa dal f.m. SUD di via Bologna e procedendo verso SUD;

Visto il parere favorevole della Circoscrizione Amministrativa VI;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via San Benigno

  1. l'istituzione del senso unico con direzione da SUD verso NORD, nel tratto: via Paroletti - via Bologna, escluse;
  2. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via all'intersezione con via Bologna;
  3. l'istituzione dell'obbligo di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la via all'intersezione con via Bologna;
  4. la revoca:

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)