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ORDINANZA N. 1543

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 237

LOCALITÀ Area compresa tra via Venaria, via Sansovino e via Badini Confalonieri

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 02/05/2005

LB/VARIE05/venaria-sansovino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal Settore Mobilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli nell'area compresa tra gli stabili individuati dai nn.cc.: dal 102 al 106 di via Badini Confalonieri, dal 279 al 291 di via Sansovino e dal 111 al 113 di via Venaria, con disposizione parte "a pettine" e parte "in fila", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
  2. l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli, nell'area compresa tra via Badini Confalonieri e lo stabile individuato dal nn.cc. 102, 104 e 106 della via stessa, con disposizione "a pettine" sul lato OVEST e con disposizione "in fila" sul lato EST, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
  3. l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata situata a NORD/OVEST dello stabile individuato dal nn.cc. 102, 104 e 106 di via Badini Confalonieri, che collega i parcheggi di cui ai punti 1) e 2), suddetti;
  4. l'istituzione del senso unico alternato a vista nella carreggiata di cui al suddetto punto 3), con precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata da OVEST verso EST;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)