ORDINANZA N.964

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE ESERCIZIO

 

Prot. n.   148 H   III.1.2

LOCALITA'DI REVOCA: chiesa della salute,29

 

LOCALITA' DI ISTITUZIONE:via chiesa della salute 35

del 22.3.05

CIRCOSCRIZIONE N.5

 

AP/traslazione/disabile /ad personam/chiesa della salute 35

   

OGGETTO: Richiesta di spostamento parcheggio riservato "ad personam" ad uso disabile.

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni e le le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 1076 del 19.7.94 che ha istituito in via Chiesa della Salute, il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 1964 per un posto auto, sul lato OVEST della via, nei pressi del n.c. 29;

Vista la nota con la quale il titolare del posto auto di cui sopra, chiede lo spostamento della stallo in una posizione più consona;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

ORDINA:

In via Chiesa della Salute

in Via Chiesa della Salute

l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 1964, per un posto auto, sul lato OVEST della via nei pressi del n.c. 35;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)