ORDINANZA N. 867

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 579T

LOCALITÀ : int. 501 c.so Romania

data 11/03/05

CIRCOSCRIZIONE N. 6

prot. n.

AS/romania

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Settore Infrastrutture;

Vista la lettera del Settore Infrastrutture in data 16.02.2005 indirizzata alla Rete Ferroviaria Italiana RFI spa, con la quale viene comunicato che la ITALFERR spa si è impegnata a realizzare una strada veicolare provvisoria di collegamento al raccordo esistente con il Quartiere Falchera, nonché a ripristinare il raccordo stradale esistente e a realizzare un passaggio pedonale provvisorio diretto alla Stazione Stura;

Viste le comunicazioni della BORSETTO srl, in date 07.05.2004 e 03.02.2005, di assenso all'uso temporaneo delle aree, di sua proprietà, necessarie per la realizzazione della viabilità provvisoria;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare, per un periodo sperimentale, i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

sino a cessate esigenze

nella strada interno 501 di corso Romania

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

come meglio descritto nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante della presente ordinanza

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)