Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 515

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 71

LOCALITÀ Via PROVANA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 18/02/2005

SB/VARIE05/provana

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1859 prot. 324 del 19.6.2000 con la quale, tra l'altro, in via Provana veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, ai ciclomotori e ai motocicli a m 5.00 circa a NORD del lato NORD di via Mazzini per un tratto di m 10.00 circa, procedendo verso NORD negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;

Considerato che si intende procedere alla riorganizzazione viabile del tratto riguardante via Provana;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Provana

 

1)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato ovest della via, per un tratto di m 7,50 circa a partire da m 5 dall'intersezione nord di via Mazzini e procedendo verso nord, con disposizione "in fila";

2)   l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai cicli e motocicli per un tratto di m 5 circa a partire da m 12,50 dall'intersezione nord con via Mazzini e proseguendo verso nord, con disposizione "a spina";

3)   l'istituzione del divieto di fermata sul lato est della via, per un tratto di m 30 a partire dall'intersezione nord con via Mazzini e procedendo verso nord;

4)   l'istituzione della sosta a pagamento sul lato ovest della via, per un tratto di m 15 a partire da m 17,50 dall'intersezione nord con via Mazzini e proseguendo verso nord, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

5)   la revoca dell'ordinanza n. 1859 prot. n. 324 del 19.6.2000, limitatamente al punto 1) lettera B) meglio specificato in premessa;

6)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)